Statuto AMMI
TITOLO
I
COSTITUZIONE
- SEDE - DURATA - FINALITA’
Art. 1
E' costituita un'Associazione culturale denominate: "AMMI
Associazione Musica Meccanica Italiana" regolata a norma
del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Codice Civile nonchè
dal presente Statuto.
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Cesena, FO, Via
Monticino n. 485 e potrà istituire altrove, eventualmente
anche all'estero, sedi secondarie, amministrative,
succursali e sopprimerle.
II trasferimento nell'ambito del Comune di Cesena della
sede non costituisce modifica statutaria.
Art. 3 - La durata dell'associazione è a tempo
indeterminato.
Art. 4 - L'associazione, senza scopo di lucro, si propone
di riunire e raccogliere tutti coloro che apprezzano la
musica meccanica e gli strumenti musicali meccanici, al
fine di perpetuarne l'esistenza ed incoraggiarne la
conservazione, di raggruppare tutti coloro che si
interessano ed apprezzano tali strumenti e la loro musica,
di stabilire relazioni tra i collezionisti degli stessi, di
organizzare riunioni, convegni, manifestazioni e meeting
tra i membri dell'associazione medesima ed il pubblico.
L'associazione potrà inoltre fondare e curare
l'organizzazione, la gestione economica, la pubblicazione e
la distribuzione di riviste, news letters ed organi di
stampa diversi; potrà inoltre aderire ad organizzazioni
culturali aventi finalità e scopi affini, sia italiane che
straniere.
TITOLO
I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA’
I SOCI
Art. 5 - Il numero degli associati è illimitato. Possono
essere associati tutti coloro che, sia persone fisiche che
giuridiche, intendono perseguire le finalità di cui sopra e
credono nello spirito dell'Associazione ed intendono farne
parte, nel rispetto del presente Statuto.
Art. 6 - I soci possono essere fondatori ed ordinari.
Sono soci fondatori coloro che hanno promosso la formazione
dell'associazione e che con il loro continuo e successivo
impegno hanno contribuito a dotarla di strutture, ad
organizzarne l'attività e ne hanno propagandato ed attuato
i propositi.
Sono soci ordinari tutti coloro che presentano domanda di
ammissione nei termini di cui al successivo art. 7.
Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare
domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale
dichiari di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto
e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale
indichi nome, cognome, data di nascita, residenza ed
attività svolta. Sull'accoglimento della domanda di
ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo, che
provvederà a darne comunicazione all'interessato entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda. II
Consiglio Direttivo non avrà l'obbligo di precisare il
motivo dell'eventuale rifiuto. E' espressamente esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 8 - I soci sono obbligati:
a) al momento dell'iscrizione, al versamento della quota di
adesione annuale, così come determinata ai sensi del
seguente punto b), a copertura della residua parte della
prima annualità di adesione; b) al versamento di una quota
annuale di adesione da versarsi negli importi e nei termini
che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo; c) ad
osservare lo Statuto e le altre delibere prese
dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Le quote o eventuali contributi associativi non sono
trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Art. 9 - Tutti i soci sono inoltre tenuti a rispettare le
norme del presente statuto e l'eventuale regolamento
interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi
preposti.
Art. 10 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione.
Art. 11 - La qualità di socio si perde per
a) decesso;
b) recesso, da manifestarsi a mezzo di lettera raccomandata
da far pervenire al Consiglio Direttivo;
c) decadenza, qualora vengano meno i requisiti di
ammissibilità;
d) esclusione decisa dal Consiglio Direttivo per violazione
degli obblighi derivanti dallo Statuto o da regolamenti
dell'Associazione.
TITOLO
III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12 - Gli organi dell'Associazione sono:
a) I'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Art. 13 - All'Assemblea possono partecipare tutti i soci in
regola con il pagamento delle quote associative, ai quali
spetta il diritto di voto. Sono ammesse deleghe solo ad
altri soci i quali però non potranno essere portatori di
più di due deleghe.
L'Assemblea dei soci elegge i membri componenti il
Consiglio Direttivo; delibera sulle modifiche statutarie
nonchè su tutti gli aspetti della vita dell'associazione
non di competenza del Consiglio Direttivo ed approva i
bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione.
Essa si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte
le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità
o sia richiesto da almeno un quarto dei soci; la
convocazione dell'assemblea deve avvenire a mezzo lettera,
fax o alternativamente a mezzo inserzione su una delle
eventuali pubblicazioni periodiche dell'associazione.
L'Assemblea dei soci prende le proprie deliberazioni a
maggioranza dei voti degli associati presenti, in proprio o
per delega, indipendentemente dal loro numero, purchè tali
deliberazioni non riguardino modifiche dello Statuto, per
le quali è necessaria la presenza di almeno la metà degli
associati.
Art.14 - Al Consiglio Direttivo è affidata
l'amministrazione dell'Associazione; spetta quindi a
quest'organo la redazione dei bilanci, preventivo e
consuntivo, da presentare poi all'Assemblea per
l'approvazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad
un massimo di nove associati, eletti dall'Assemblea.
II Consiglio Direttivo dura in carica un quinquennio.
I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato da parte
dell'Assemblea; ugualmente il Consiglio Direttivo decadrà
in caso di dimissioni di almeno tre dei suoi componenti.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di
un componente, il Consiglio provvederà alla nomina del
componente mancante per cooptazione. Quest'ultimo rimarrà
in carica per tutto il periodo di mandato del Consiglio di
cui è chiamato a far parte.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente,
il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente, oltre ad
un Segretario ed un Tesoriere, ai quali verranno assegnate
funzioni e competenze specifiche. Il Consiglio Direttivo ha
inoltre facoltà di conferire ad associati o a terzi cariche
e riconoscimenti onorifici.
AI Consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per
l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria
dell'associazione, senza eccezioni di sorta, e più
segnatamente sono conferiti al suddetto organo tutte le
facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi.
II Consiglio Direttivo si raduna tutte le volte che il
Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o
quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi
membri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri in carica; le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di
parità, il voto del Presidente è preponderante.
I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato
motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del
Consiglio stesso, decadono automaticamente dall'incarico.
Art. 15 - Il Presidente è il legale rappresentante
dell'associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il
Consiglio Direttivo, e ne stabilisce l'ordine del giorno.
E' coadiuvato e, in caso di assenza ed impedimento,
sostituito, dal Vice Presidente Vicario.
TITOLO
IV
FONDI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 16 - I fondi dell'associazione derivano da:
a) quote di iscrizione, anche differenziate, stabilite dal
Consiglio Direttivo;
b) contributi speciali e/o eccezionali dei soci,
determinati dal Consiglio ed approvati dall'Assemblea;
c) contributi diversi di varia natura: pubblici,
comunitari, da privati e da operatori economici e
commerciali, ecc.;
d) donazioni di associati e di terzi;
e) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
ed iniziative intraprese dall'associazione, oltre al
ricavato derivante da sponsorizzazioni, inserzioni
pubblicitarie sugli organi di stampa dell'associazione,
contributi pubblicitari di terzi di varia natura e
tipologia;
f) rimborsi.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti
sono accettate dall'assemblea, che delibera
sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità
statutarie dell'associazione.
I proventi derivanti da iniziative ed attività aventi
natura commerciale e marginale sono inseriti in apposita
voce dei bilanci dell'associazione. E' vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè
fondi, riserve o capitale durate la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art. 17 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.
II bilancio preventivo e quello consuntivo, redatti dal
Consiglio Direttivo, devono essere approvati
dall'assernblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile.
Essi devono essere preventivamente depositati presso la
sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la
seduta, al fine di poter essere consultati da ogni
associato.
TITOLO
V
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 18 - Lo scioglimento dell'associazione potrà essere
deliberato dall'assemblea degli associati con le modalità
previste per le modifiche dello Statuto.
La delibera di scioglimento provvederà anche a fissare le
norme per la devoluzione del fondo dell'associazione ed
alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
II patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere
devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662 del 23.12.96.
CONTROVERSIE
DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 19 - Eventuali controversie nascenti fra associati, o
fra associali ed organi sociali, saranno sottoposte, in
tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di
ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di
tre probiviri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il
terzo, di comune accordo, o, in difetto, dal Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione
del Tribunale di Forlì; essi giudicheranno ex boro et
aequo, senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà
inappellabile.
Art. 20 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si
applicano le relative norme di legge previste in materia di
associazioni.