Statuto AMMI

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA’

Art. 1 E' costituita un'Associazione culturale denominate: "AMMI Associazione Musica Meccanica Italiana" regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Codice Civile nonchè dal presente Statuto.
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Cesena, FO, Via Monticino n. 485 e potrà istituire altrove, eventualmente anche all'estero, sedi secondarie, amministrative, succursali e sopprimerle.
II trasferimento nell'ambito del Comune di Cesena della sede non costituisce modifica statutaria.
Art. 3 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 - L'associazione, senza scopo di lucro, si propone di riunire e raccogliere tutti coloro che apprezzano la musica meccanica e gli strumenti musicali meccanici, al fine di perpetuarne l'esistenza ed incoraggiarne la conservazione, di raggruppare tutti coloro che si interessano ed apprezzano tali strumenti e la loro musica, di stabilire relazioni tra i collezionisti degli stessi, di organizzare riunioni, convegni, manifestazioni e meeting tra i membri dell'associazione medesima ed il pubblico. L'associazione potrà inoltre fondare e curare l'organizzazione, la gestione economica, la pubblicazione e la distribuzione di riviste, news letters ed organi di stampa diversi; potrà inoltre aderire ad organizzazioni culturali aventi finalità e scopi affini, sia italiane che straniere.

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA’

I SOCI
Art. 5 - Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutti coloro che, sia persone fisiche che giuridiche, intendono perseguire le finalità di cui sopra e credono nello spirito dell'Associazione ed intendono farne parte, nel rispetto del presente Statuto.
Art. 6 - I soci possono essere fondatori ed ordinari.
Sono soci fondatori coloro che hanno promosso la formazione dell'associazione e che con il loro continuo e successivo impegno hanno contribuito a dotarla di strutture, ad organizzarne l'attività e ne hanno propagandato ed attuato i propositi.
Sono soci ordinari tutti coloro che presentano domanda di ammissione nei termini di cui al successivo art. 7.
Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svolta. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo, che provvederà a darne comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. II Consiglio Direttivo non avrà l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 8 - I soci sono obbligati:
a) al momento dell'iscrizione, al versamento della quota di adesione annuale, così come determinata ai sensi del seguente punto b), a copertura della residua parte della prima annualità di adesione; b) al versamento di una quota annuale di adesione da versarsi negli importi e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo; c) ad osservare lo Statuto e le altre delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Le quote o eventuali contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Art. 9 - Tutti i soci sono inoltre tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Art. 10 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 11 - La qualità di socio si perde per
a) decesso;
b) recesso, da manifestarsi a mezzo di lettera raccomandata da far pervenire al Consiglio Direttivo;
c) decadenza, qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità;
d) esclusione decisa dal Consiglio Direttivo per violazione degli obblighi derivanti dallo Statuto o da regolamenti dell'Associazione.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Gli organi dell'Associazione sono:
a) I'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Art. 13 - All'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, ai quali spetta il diritto di voto. Sono ammesse deleghe solo ad altri soci i quali però non potranno essere portatori di più di due deleghe.
L'Assemblea dei soci elegge i membri componenti il Consiglio Direttivo; delibera sulle modifiche statutarie nonchè su tutti gli aspetti della vita dell'associazione non di competenza del Consiglio Direttivo ed approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione.
Essa si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o sia richiesto da almeno un quarto dei soci; la convocazione dell'assemblea deve avvenire a mezzo lettera, fax o alternativamente a mezzo inserzione su una delle eventuali pubblicazioni periodiche dell'associazione.
L'Assemblea dei soci prende le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti degli associati presenti, in proprio o per delega, indipendentemente dal loro numero, purchè tali deliberazioni non riguardino modifiche dello Statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati.
Art.14 - Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione dell'Associazione; spetta quindi a quest'organo la redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, da presentare poi all'Assemblea per l'approvazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove associati, eletti dall'Assemblea.
II Consiglio Direttivo dura in carica un quinquennio.
I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato da parte dell'Assemblea; ugualmente il Consiglio Direttivo decadrà in caso di dimissioni di almeno tre dei suoi componenti.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente, il Consiglio provvederà alla nomina del componente mancante per cooptazione. Quest'ultimo rimarrà in carica per tutto il periodo di mandato del Consiglio di cui è chiamato a far parte.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente, oltre ad un Segretario ed un Tesoriere, ai quali verranno assegnate funzioni e competenze specifiche. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di conferire ad associati o a terzi cariche e riconoscimenti onorifici.
AI Consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'associazione, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente sono conferiti al suddetto organo tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi.
II Consiglio Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.
I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, decadono automaticamente dall'incarico.
Art. 15 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, e ne stabilisce l'ordine del giorno.
E' coadiuvato e, in caso di assenza ed impedimento, sostituito, dal Vice Presidente Vicario.

TITOLO IV
FONDI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - I fondi dell'associazione derivano da:
a) quote di iscrizione, anche differenziate, stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) contributi speciali e/o eccezionali dei soci, determinati dal Consiglio ed approvati dall'Assemblea;
c) contributi diversi di varia natura: pubblici, comunitari, da privati e da operatori economici e commerciali, ecc.;
d) donazioni di associati e di terzi;
e) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni ed iniziative intraprese dall'associazione, oltre al ricavato derivante da sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie sugli organi di stampa dell'associazione, contributi pubblicitari di terzi di varia natura e tipologia;
f) rimborsi.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
I proventi derivanti da iniziative ed attività aventi natura commerciale e marginale sono inseriti in apposita voce dei bilanci dell'associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durate la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 17 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
II bilancio preventivo e quello consuntivo, redatti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'assernblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile. Essi devono essere preventivamente depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, al fine di poter essere consultati da ogni associato.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18 - Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea degli associati con le modalità previste per le modifiche dello Statuto.
La delibera di scioglimento provvederà anche a fissare le norme per la devoluzione del fondo dell'associazione ed alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
II patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662 del 23.12.96.

CONTROVERSIE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 - Eventuali controversie nascenti fra associati, o fra associali ed organi sociali, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, di comune accordo, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Forlì; essi giudicheranno ex boro et aequo, senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 20 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le relative norme di legge previste in materia di associazioni.